



Contro la truffa del premio di maggioranza indefinito
il 13 e 14 aprile RIFIUTA o RESTITUISCI le schede per l'elezione
della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica
e fai verbalizzare i motivi della protesta
Norme per l'elezione della Camera dei deputati
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
Art. 87 , comma 1.
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della
elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su
tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni
elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o
posteriormente.
Art. 104 - comma 5.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel
processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa sino a lire 4.000.000.
Art. 44 - comma 4.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle
operazioni della sezione.
Risposta motivata della Giunta delle Elezioni
all'esposto di un elettore che faceva seguito al
reclamo presentato presso il seggio
elettorale con contestuale restituzione di
una sola delle tre schede a disposizione
(Collegio uninominale - Camera dei Deputati),
durante le elezioni del 2001.
Testo da verbalizzare
(si consiglia di arrivare nei seggi con 2 copie già pronte da allegare ai verbali di sezione)
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Con la sentenza N. 15 del 2008 di ammissibilità del referendum abrogativo in materia di legge elettorale, la
Corte Costituzionale, pur premettendo di non poter esprimere in quella sede giudizio di legittimità costituzione
in riferimento alla legge di risulta e alla legge elettorale vigente, non ha potuto esimersi dal segnalare al
Legislatore aspetti problematici in riferimento ad "una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di
maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi".
In seguito a questa esplicita forma di censura della legge elettorale vigente, logica e correttezza costituzionale
avrebbero dovuto imporre, come prioritario, l'esame approfondito della questione segnalata dalla Corte
Costituzionale.
I limiti presenti nell'attuale sistema di accesso al controllo di costituzionalità delle leggi, però, sono tali da impedire
l'uso della normale via giudiziaria per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge
elettorale, come per altro confermato dalle sentenze del TAR del Lazio N.1855/2008 e successivo appello al
Consiglio di Stato.
In assenza, quindi,
- di forme di accesso alla Corte Costituzionale in grado di garantire al singolo elettore di poter attivare il controllo
di costituzionalità,
- e visto, in ogni caso, il mancato pronunciamento della Consulta sulla legge elettorale vigente che, soltanto,
avrebbe potuto oggi assicurare la correttezza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento,
- e vista la concreta possibilità, per il venire meno delle ampie coalizioni, che il premio di maggioranza che verrà
assegnato alla lista o alla coalizione vincente potrebbe superare il 10-15%,
mi trovo costretta/o alla restituzione al Presidente di sezione della scheda per l'elezione della Camera dei
Deputati e, per analoghe ragioni, della scheda per l'elezione del Senato della Repubblica, senza che queste
possano essere considerate valide ai fini del voto. Altresì, invito tutti gli organi competenti ad esaminare la
questione e, nel caso ne verificassero la fondatezza, ad agire di conseguenza non proclamando validi i risultati
della consultazione elettorale.
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